EMERGENZA CORONAVIRUS
RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI
In questa pagina sono riportate, in sintesi, le risposte alle domande più frequenti
concernenti i provvedimenti che si stanno susseguendo in materia di Coronavirus.
release del 3 maggio 2020 ore 18:30 – pag. 1/4
Gli alberghi sono obbligati a sospendere la propria attività?
NO. Di norma, gli alberghi (attività classicate con codice Ateco 55.1) non rientrano
tra i soggetti le cui attività sono state sospese. Possono dunque continuare a svolgere
la propria attività, ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo
le previsioni normative vigenti. Va peraltro segnalato che in alcuni territori sono stati
adottati provvedimenti più restrittivi.
(fonte: Federalberghi, circolari n. 74, n. 75, n. 80, n. 120, n. 147 e n. 186 del 2020; DPCM 26
aprile 2020; Presidenza del Consiglio dei ministri, FAQ Turismo fase 1)
Il ristorante e il bar dell’albergo devono chiudere?
NO. Possono rimanere aperti per somministrare alimenti e bevande esclusivamente
in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza vigenti.
(fonte: Federalberghi, circolare n. 75 del 2020; Presidenza del Consiglio dei ministri, FAQ
Turismo fase 1)
Gli alberghi possono sospendere la propria attività?
Resta ferma, per le strutture ricettive, la possibilità di decidere autonomamente di
osservare un periodo di chiusura, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti.
(fonte: Federalberghi, circolare n. 75 del 2020)
Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono ricompresi tra le situazioni di
necessità gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto
di assembramento ed il distanziamento e vengano utilizzate protezioni delle vie
respiratorie; in ogni caso è fatto divieto a tutte le persone siche di trasferirsi o
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a
quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza: Pertanto no al 17 maggio 2020,
senza i comprovati motivi, nessuno può entrare in Italia, uscire dall’Italia, o spostarsi
all’interno dell’Italia.
(fonte: articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 aprile 2020)
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